Conduzione di carrelli elevatori (muletti)
DESTINATARI | Lavoratori, lavoratori autonomi, datori di lavoro |
DURATA | 12 ore |
OBIETTIVI | Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori |
CONTENUTI | Contenuti conformi con artt. 37 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed accordo Stato Regioni 22/02/2012 e s.m.i. |
RINNOVO |
Descrizione
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre, mobili e per autocarro
3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo
4. Trattori agricoli o forestali
5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribalta
6. Pompe per calcestruzzo
La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.